martedì 25 ottobre 2011

Il referto medico

Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

Il rapporto è l'atto col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio denuncia all'autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.

Riguarda specificamente il medico libero professionista, mentre al rapporto sono tenuti tutti i sanitari con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio; oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d'ufficio, mentre il rapporto è obbligatorio per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, perseguibili d'ufficio; il referto prevede l'esimente speciale della esposizione a procedimento penale della persona assistita, non contemplata per il rapporto; il rapporto è atto che fa fede sino a prova contraria, mentre il referto è atto di natura puramente informativa.

L’art.365 cp («Obbligo di referto ») testualmente recita:
«Chiunque,avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d ’ufficio,omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art.361,è punito con la multa fino a L.1.000.000.Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale ».
Come abbastanza facilmente si evince dai contenuti della norma, è tenuto all’obbligo di referto il medico che nell’esercizio della propria attività ponga in essere un intervento di tipo tecnico su un soggetto che necessita di cure.
Molto si è discusso sulle nozioni di assistenza od opera ,volute dal Legislatore per distinguere fattispecie diverse d ’intervento.
Le interpretazioni dottrinarie che sono state date propongono ora una distinzione cronologica,dovendosi intendere per assistenza una prestazione sanitaria continuativa e per opera una prestazione occasionale,ora differenze qualitative,indicando con assistenza un intervento effettuato su soggetto vivente, e con opera una qualsiasi attività,in genere di tipo ricognitivo,su un soggetto deceduto.
In senso pragmatico, può ritenersi operante l’obbligo del referto quando in modo continuativo od occasionale,su un soggetto vivente o deceduto, il medico esplichi qualunque attività che specificamente inerisca la sua qualifica professionale. È certo,perché chiaramente emergente dall’enunciato normativo,che l’intervento sanitario deve avere carattere attivo,non rilevando la semplice conoscenza diretta o indiretta del fatto.
Il sospetto di ipotesi delittuose deve scaturire non solo e non necessariamente dalle caratteristiche delle lesioni,posto che le conseguenze di un evento traumatico accidentale possono essere del tutto analoghe da quelle cagionate da fatti di natura dolosa o colposa,ma da una più complessiva analisi delle circostanze del fatto quale può essere effettuata attraverso l’anamnesi della persona lesa e le dichiarazioni di eventuali testimoni o di chi ha richiesto l’intervento del medico .
Requisito fondamentale per la refertazione dell’ipotizzato evento delittuoso è la sua procedibilità d ’ufficio,sicché l’osservanza della norma implica alcune cognizioni di carattere giuridico. Sinteticamente,e per quanto più di frequente pertinenti all’attività del medico,si ricordano,come procedibili d ’ufficio:
-i delitti contro la vita : omicidio volontario (art.575 cp),omicidio præterintenzionale (art.584 cp), omicidio colposo (art.589 cp),omicidio del consenziente (art.579 cp),morte come conseguenza di altro delitto (art.586 cp),istigazione ed aiuto al suicidio (art.580 cp),infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art.578 cp,con esclusione di alcune specifiche previsioni);
–i delitti contro l’incolumità individuale : lesioni personali volontarie,da cui sia derivata una malattia di durata superiore a 20 gg.(art.582 cp);lesioni personali volontarie aggravate,secondo le previsioni degli artt.583-585 cp),lesioni personali colpose aggravate,solo se commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale (art.590 cp);
 –i delitti contro la libertà personale : sequestro di persona (art.605 cp),violenza sessuale di gruppo (art.609-octies cp,nelle specifiche previsioni dell’art.609-septies );
 –i delitti contro la pietà verso i defunti : vilipendio di cadavere (art.410cp),distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art.411 cp),occultamento di cadavere (art.412 cp), uso illegittimo di cadavere (art.413 cp);
 –l’interruzione di gravidanza effettuata in violazione della Legge 22 maggio 1978,n.194, o di specifiche previsioni in essa contenute.
La sanzione prevista per l’omissione del referto non si applica nei casi in cui il referto esponga la persona assistita a procedimento penale.
Questa disposizione,che di fatto esenta il medico dall’obbligo del referto nello specifico caso pur ricorrendone i presupposti generali,ha la chiara finalità di tutelare il diritto alla salute del cittadino anche quando abbia commesso un reato,e al tempo stesso riconosce alla potestà di cura del medico un valore prioritario rispetto al dovere di collaborazione con l’amministrazione della giustizia.
I contenuti del referto,le modalità e i tempi di trasmissione all’Autorità Giudiziaria sono analiticamente elencati all’art.334 cpp («Chi ha l’obbligo del referto deve presentarlo entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo,immediatamente al Procuratore della Repubblica,al Pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia Giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, o ,in loro mancanza, all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino.
Il referto indica la persona o le persone che hanno determinato l’intervento del referente,il luogo,il tempo e le altre circostanze dell’intervento,il luogo in cui attualmente trovasi l’offeso,e,se è possibile,le generalità di questo o di quant ’altro valga a identificarlo:dà inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del delitto, i mezzi con i quali fu commesso, gli effetti che ha cagionato o può cagionare.
Qualora più persone abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione,sono tutte parimenti obbligate a presentare il referto,che può farsi con atti separati ovvero con unico atto da tutti sottoscritto, senza che l’omissione del referto da parte di taluni degli obbligati possa in alcun caso ritardare l’azione dell’Autorità Giudiziaria

martedì 4 ottobre 2011

Qualità di vita dopo chirurgia dell'obesità

Questionario Baros
Rappresentazione grafica, facilmente comprensibile e compilabile, di un questionario sulla qualità della vita dopo chirurgia bariatrica. Ad ognuna delle situazioni descritte può essere assegnato il relativo punteggio. Nel sistema BAROS questo punteggio viene sommato a quelli relativi al secondo parametro di valutazione, perdita di peso espressa in EW%L, ed al terzo, miglioramento o meno delle comorbilità.
In questo sistema vengono, inoltre, presi in considerazione le complicanze ed i reinterventi. Sommando tutti i punteggi illustrati si ottiene uno score finale di valutazione globale del risultato: fallimento 1; discreto da 1 a 3; buono da 3 a 5; molto buono da 5 a 7 ed eccellente da 7 a 9.

Comportamenti alimentari nel paziente obeso


1. Sindrome da alimentazione notturna o Night eating syndrome (NES)
2. Disturbo da alimentazione incontrollata o Binge eating disorder (BED) abbuffata
3.  Stili alimentari atipici: non sono vere psicopatologie , ma cmq portano all’obesità, si classificano in:
                a. grazing, snacking o nibbling o grignottage: piluccare o mangiucchiare di continuo
                b. iperfagia prandiale o mangiate eccessive (amanti della tavola): si differenziano dal binge per il fatto di non perdere il controllo, il fenomeno può essere prandiale o extraprandiale, proposta di terapia cognitivo comportamentale
                c. salto dei pasti
                d. craving: bramosie per il cibo, compreso anche il sweet eater o carbohydrate craving
                e. emozional eating: mangiare per placare le emozioni