Il referto è l'atto col quale l'esercente una professione sanitaria riferisce all'autorità giudiziaria di avere prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.
Il rapporto è l'atto col quale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio denuncia all'autorità giudiziaria un reato (delitto o contravvenzione) perseguibile d'ufficio, di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio.
Riguarda specificamente il medico libero professionista, mentre al rapporto sono tenuti tutti i sanitari con qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio; oggetto del referto sono gli interventi professionali relativi a delitti perseguibili d'ufficio, mentre il rapporto è obbligatorio per tutti i reati, siano essi delitti o contravvenzioni, perseguibili d'ufficio; il referto prevede l'esimente speciale della esposizione a procedimento penale della persona assistita, non contemplata per il rapporto; il rapporto è atto che fa fede sino a prova contraria, mentre il referto è atto di natura puramente informativa.
|     L’art.365 cp («Obbligo di referto »)   testualmente recita: «Chiunque,avendo nell’esercizio di una professione   sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono   presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d   ’ufficio,omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art.361,è   punito con la multa fino a L.1.000.000.Questa disposizione non si applica   quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale ». Come abbastanza facilmente si evince dai contenuti   della norma, è tenuto all’obbligo di referto il medico che nell’esercizio   della propria attività ponga in essere un intervento di tipo tecnico su un   soggetto che necessita di cure. Molto si è discusso sulle nozioni di assistenza od   opera ,volute dal Legislatore per distinguere fattispecie diverse d   ’intervento. Le interpretazioni dottrinarie che sono state date   propongono ora una distinzione cronologica,dovendosi intendere per assistenza   una prestazione sanitaria continuativa e per opera una prestazione   occasionale,ora differenze qualitative,indicando con assistenza un intervento   effettuato su soggetto vivente, e con opera una qualsiasi attività,in genere   di tipo ricognitivo,su un soggetto deceduto. In senso pragmatico, può ritenersi operante   l’obbligo del referto quando in modo continuativo od occasionale,su un   soggetto vivente o deceduto, il medico esplichi qualunque attività che   specificamente inerisca la sua qualifica professionale. È certo,perché   chiaramente emergente dall’enunciato normativo,che l’intervento sanitario   deve avere carattere attivo,non rilevando la semplice conoscenza diretta o   indiretta del fatto. Il sospetto di ipotesi delittuose deve scaturire non   solo e non necessariamente dalle caratteristiche delle lesioni,posto che le   conseguenze di un evento traumatico accidentale possono essere del tutto   analoghe da quelle cagionate da fatti di natura dolosa o colposa,ma da una   più complessiva analisi delle circostanze del fatto quale può essere   effettuata attraverso l’anamnesi della persona lesa e le dichiarazioni di   eventuali testimoni o di chi ha richiesto l’intervento del medico . Requisito fondamentale per la refertazione   dell’ipotizzato evento delittuoso è la sua procedibilità d ’ufficio,sicché   l’osservanza della norma implica alcune cognizioni di carattere giuridico.   Sinteticamente,e per quanto più di frequente pertinenti all’attività del   medico,si ricordano,come procedibili d ’ufficio: -i delitti contro la vita : omicidio volontario (art.575   cp),omicidio præterintenzionale (art.584 cp), omicidio colposo (art.589   cp),omicidio del consenziente (art.579 cp),morte come conseguenza di altro   delitto (art.586 cp),istigazione ed aiuto al suicidio (art.580   cp),infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art.578   cp,con esclusione di alcune specifiche previsioni); –i delitti contro l’incolumità individuale : lesioni personali volontarie,da   cui sia derivata una malattia di durata superiore a 20 gg.(art.582   cp);lesioni personali volontarie aggravate,secondo le previsioni degli   artt.583-585 cp),lesioni personali colpose aggravate,solo se commesse con   violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o   relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia   professionale (art.590 cp);  –i delitti contro la libertà personale : sequestro di persona (art.605   cp),violenza sessuale di gruppo (art.609-octies cp,nelle specifiche   previsioni dell’art.609-septies );  –i delitti contro la pietà verso i defunti : vilipendio di cadavere   (art.410cp),distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art.411   cp),occultamento di cadavere (art.412 cp), uso illegittimo di cadavere (art.413   cp);  –l’interruzione di gravidanza effettuata in violazione della   Legge 22 maggio 1978,n.194, o di specifiche previsioni in essa contenute. La sanzione prevista per l’omissione del referto non   si applica nei casi in cui il referto esponga la persona assistita a   procedimento penale. Questa disposizione,che di fatto esenta il medico   dall’obbligo del referto nello specifico caso pur ricorrendone i presupposti   generali,ha la chiara finalità di tutelare il diritto alla salute del   cittadino anche quando abbia commesso un reato,e al tempo stesso riconosce   alla potestà di cura del medico un valore prioritario rispetto al dovere di   collaborazione con l’amministrazione della giustizia. I contenuti del referto,le modalità e i tempi di   trasmissione all’Autorità Giudiziaria sono analiticamente elencati   all’art.334 cpp («Chi ha l’obbligo del referto deve presentarlo entro 48 ore   o, se vi è pericolo nel ritardo,immediatamente al Procuratore della   Repubblica,al Pretore o a qualsiasi ufficiale di polizia Giudiziaria del   luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza, o ,in loro mancanza,   all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona o le persone che hanno   determinato l’intervento del referente,il luogo,il tempo e le altre circostanze   dell’intervento,il luogo in cui attualmente trovasi l’offeso,e,se è   possibile,le generalità di questo o di quant ’altro valga a identificarlo:dà   inoltre tutte le notizie che servono a stabilire le circostanze, le cause del   delitto, i mezzi con i quali fu commesso, gli effetti che ha cagionato o può   cagionare. Qualora più persone abbiano prestato la loro opera o   assistenza nella medesima occasione,sono tutte parimenti obbligate a   presentare il referto,che può farsi con atti separati ovvero con unico atto   da tutti sottoscritto, senza che l’omissione del referto da parte di taluni   degli obbligati possa in alcun caso ritardare l’azione dell’Autorità   Giudiziaria   |   
